QUEST’ITALIA DIGITALE DOPO LA BUFALA DEL 12 AGOSTO E IL NUOVO CAD

QUEST’ITALIA DIGITALE DOPO LA BUFALA DEL 12 AGOSTO E IL NUOVO CAD

Con il rientro dalla pausa estiva, abbiamo preso una bella “botta analogica”: è stato infatti rinviato, con metodi alquanto strani da parte del Governo, l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di produrre tutti i documenti in formato digitale a partire dal 12 Agosto 2016. Obbligo peraltro definito dal DPCM del 13 Novembre 2014 sulle Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Attenzione: le regole tecniche di formazione dei documenti informatici continuano a valere e anche quanto dichiarato dal DPCM resta assolutamente valido. Quello che è accaduto è che tale obbligo per le PA, è stato spostato ufficialmente al 14 Gennaio 2017, secondo quanto riportato dal nuovo CAD 3.0 DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 , recante Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una rivoluzione quindi che viene prorogata e che sicuramente rafforzerà le inerzie di un sistema lento nel recepire i cambiamenti.
Il Nuovo CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale – unitamente ad una buona dose di errori, introduce alcune novità e recepisce in maniera diretta quanto espresso e richiesto dal Regolamento eIDAS
Per esempio nuova definizione di documento informatico:
CAD 82/2005: documento informatico è la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti;
CAD 179/2016: la lettera p è sostituita dalla seguente: il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Reg. EIDAS: «documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
Una rivoluzione che non può semplicemente “accadere”, ma che deve iniziare. Impossibile pensare che la carta non ci sia più da un giorno x in avanti sia esso ad Agosto o a Dicembre. Serve un progetto per andare verso il digitale e purtroppo, forse perchè in Italia, serve un obbligo normativo DA CUI partire: non sono pronto a partire da quella data, ma da quella data inizio ad organizzarmi per essere a norma.
Già oggi ci sono dei documenti che la Pubblica Amministrazione deve produrre in digitale: a parte l’area contabile e la fattura elettronica, tutti i casi di PA che hanno rapporti con la sanità dove c’è il fascicolo sanitario elettronico, che ha enormi vantaggi rispetto alla cartella clinica su carta.
Certo non si può pensare che il digitale sia a costo zero: bisogna creare e formare competenze digitali, ripensare i modelli organizzativi, tramite una re-ingegnerizzazione dei processi. Dico spesso che è più importante dematerializzare un processo che un documento. Il documento come PDF non esiste più! Rendere opponibili i record significa rendere opponibili le informazioni contestualizzate in un record, a sua volta contestualizzato in un processo all’interno della Pubblica Amministrazione o dell’Azienda.
Nonostante le proroghe e i rinvii, si può partire. Basta volerlo.
Buon Digitale che il digitale sia con te.

 

Scritto da Nicola Savino, President at Seen Solution Srl

 

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